Crotone, il Tar respinge il ricorso Ariston: nessun permesso di costruire per silenzio assenso
I giudici amministrativi confermano la legittimità del diniego del Comune per il progetto edilizio in via Silvio Carpino presentato nell'ambito del Piano Casa
CROTONE – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha respinto il ricorso presentato dalla società Ariston Srl contro il Comune di Crotone, confermando il diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto per un intervento edilizio in via S. Carpino. La vicenda riguarda una pratica avviata nel maggio del 2021 per la realizzazione di un edificio commerciale-residenziale nell'ambito della normativa regionale del cosiddetto "Piano Casa".
La società sosteneva che, dopo l'annullamento del vincolo culturale imposto dalla Soprintendenza e il successivo rilascio del nulla osta nel luglio 2024, il titolo edilizio si fosse formato per silenzio assenso a causa della mancata risposta del Comune nei termini previsti. L'amministrazione comunale aveva però rigettato la richiesta nel novembre 2024, ritenendo non applicabile la procedura invocata dalla società.
Nella sentenza, il Tar ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le istanze presentate ai sensi del Piano Casa non possono beneficiare del meccanismo del silenzio assenso previsto per i titoli edilizi ordinari. Secondo i giudici, gli interventi straordinari e derogatori previsti dalla normativa richiedono necessariamente una valutazione espressa dell'amministrazione competente e non possono essere autorizzati automaticamente per decorso del tempo.
Il collegio ha inoltre respinto le altre contestazioni avanzate dalla Ariston. In particolare ha ritenuto corretta la posizione del Comune sull'abrogazione della legge regionale n. 21 del 2010, sostituita dalla legge regionale n. 25 del 2022. Per il Tar, in assenza di una richiesta di riesame secondo la nuova disciplina, il progetto originario non poteva più essere valutato sulla base della normativa ormai abrogata.
I giudici hanno anche chiarito che il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza riguardava esclusivamente gli aspetti archeologici e paesaggistici e non poteva in alcun modo sostituire o anticipare le valutazioni urbanistiche ed edilizie di competenza del Comune.
Con la decisione depositata dopo l'udienza del 6 maggio 2026, il Tar ha quindi rigettato integralmente il ricorso della società e confermato la legittimità dell'operato del Comune di Crotone. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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