Crotone - Gli ambulanti possono vendere, ma occhio alle regole

Crotone, così scrive l’assessore alle Attività Produttive Natale Filiberto: Corre l’obbligo in riferimento all’Ordinanza Sindacale che prevede il divieto della vendita ambulante in determinate aree ci...

A cura di Redazione
24 novembre 2022 16:28
Crotone - Gli ambulanti possono vendere, ma occhio alle regole -
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Crotone, così scrive l’assessore alle Attività Produttive Natale Filiberto: Corre l’obbligo in riferimento all’Ordinanza Sindacale che prevede il divieto della vendita ambulante in determinate aree cittadine di precisare, quanto segue:

1) non è precluso agli ambulanti di proseguire nella loro consueta attività di vendita ma è richiesto, di contro, che gli stessi seguano le regole previste dalla legge regionale 18/1999 e del regolamento comunale che disciplina la vendita sulle aree pubbliche in vigore dal marzo del 2003;

2) in tale contesto, si rammenta come la disciplina regolamentaria comunale stabilisca, fra le altri, alcune prescrizioni e divieti;

3) l’art. 33 del regolamento prevede quale che sia l’attività di vendita in forma itinerante e si prevede che:

L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo e, comunque, per un periodo non superiore ad un’ora di permanenza, con l’obbligo di spostamento di almeno 500 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata. E’ comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.

E’ fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1Km.

4) l’art. 34 individua, invece, le zone in cui tale attività di vendita è vietata e nel caso, più specificatamente, ciò non è consentito nel Centro Storico (zona E) e nel Centro Urbano (zona A e D ).

Il sindaco – tenuto conto che sempre il medesimo articolo regolamentare prevede tale elenco “può essere modificato o integrato con ordinanza sindacale” – altro non ha fatto che rammentare e richiedere il rispetto delle norme e del decoro urbano.

Natale Filiberto

Assessore alle Attività Produttive

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